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giovedì 16 settembre 2010

Detassazione del 10% per turni notturni e straordinari

Con la risoluzione n.83/E del 17 agosto 2010, l’AGENZIA DELLE ENTRATE, ha definitivamente chiarito i termini per la corretta applicazione della normativa sulla tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% (con particolare riferimento al lavoro notturno) di cui all’art.2 d.l.93/2008.




Tale regime di detassazione, si applica (come noto) solo ai lavoratori di tutti i settori del privato.
La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce dunque, che la detassazione al 10% si debba applicare “all’intero compenso corrisposto per le ore prestate in regime di lavoro notturno” (retribuzione ordinaria più indennità e/o maggiorazioni) e non solo sugli importi relativi alle maggiorazioni e/ indennità.
Ha inoltre precisato, che il regime agevolativo in esame deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di “lavoro straordinario” a condizione che le stesse siano riconducibili ad “incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa legati all’andamento economico dell’impresa”.
L’Agenzia ha “chiarito” la retroattività per gli anni passati di tale interpretazione.
Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso.
Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO):
è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:
è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730:
è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.
Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:
è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione.
Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

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